Vale il principio di cassa.
Se i bollettini della refezione scolastica di dicembre arrivano in ritardo e sono pagati nell’anno successivo, rientrano tra i rimborsi dell’anno in cui sono stati pagati e non di quello precedente.
La data del pagamento è importante per capire se il servizio o la prestazione rientra nel periodo temporale per cui è concesso il rimborso.
L’intervallo temporale di validità dei rimborsi è stabilito dalla regolamentazione aziendale che prevede il rimborso delle spese sostenute nell’anno fiscale in corso.
Dal punto di vista normativo non c’è una indicazione specifica.
Nella circolare 5/E del 29/03/2018, al § 4.11, l’Agenzia delle Entrate sostiene che in merito all’articolo 51, comma 2, lettere f-bis) ed f-ter), “non necessariamente i rimborsi debbano essere erogati nel medesimo anno in cui le spese sono state sostenute”.
È necessario verificare sul regolamento del proprio piano Welfare:
- Quali sono le date entro cui devono essere state sostenute le spese per essere ammesse al rimborso
- Se sono ammesse solo quelle sostenute dal primo gennaio dell’anno corrente o se possono essere rimborsate anche spese dell’anno precedente e, nel caso, da quale data.
Non possono essere rimborsate spese già portate in detrazione.